Da tremare (canva.com) - www.buildingcue.it
Una nuova sentenza che non lascia assolutamente scampo a tanti condomini italiani. Da questo momento non c’è scappatoia.
La vita da condominio rappresenta da sempre una sfida di precario equilibrio tra diritti e obblighi, tra libertà personale e osservanza delle norme condivise.
Ogni area condivisa si trasforma, in effetti, in un luogo di valutazione (e talvolta scontro) tra necessità individuali di ciascun condomino e quelle del gruppo.
Non sorprende che la gestione, in particolare, rappresenti una delle problematiche più sensibili nelle relazioni di convivenza, disciplinata da norme specifiche e da costanti aggiornamenti giurisprudenziali.
In questo ambito, una nuova sentenza sembrerebbe aver spaventato sia affittuari che proprietari, introducendo un concetto che potrebbe trasformare le routine di milioni di persone.
Arriva dal Tribunale di Torre Annunziata la sentenza num.1970 del 3 settembre 2025, la quale, con la sua delibera, ha imposto il divieto di lasciare biciclette nei luoghi comuni all’interno del condominio, anche se in modo ordinato o per un breve periodo. Come riporta Design Mag, il giudice ha basato la sua decisione sull’articolo 1102 del Codice Civile, il quale regola l’uso dei beni comuni, chiarendo che ogni condomino ha il diritto di utilizzare lo spazio condiviso solo ed esclusivamente se non ne modifica la destinazione originaria e non ostacola l’uso da parte degli altri. Lasciare una bicicletta nell’androne o nel portico, anche se per breve periodo, cambia la funzione dello spazio, che da area di passaggio e bellezza diventa luogo di stoccaggio.
La motivazione della sentenza evidenzia, inoltre, che androni e porticati non sono meri spazi di passaggio, ma vetrine dell’edificio e fattori che partecipano attivamente all’aspetto generale e al decoro dell’immobile. Pertanto, ogni oggetto personale, anche se sistemato con attenzione, è visto come un ostacolo rispetto allo scopo per cui l’area è destinata.
Altro elemento fondamentale è il regolamento del condominio, che può estendere il divieto: anche una disposizione generica che proibisca di usare le aree comuni per sistemare oggetti personali basta a rendere illegittima la presenza di biciclette o motocicli. Il regolamento, in effetti (precisa Design), rappresenta la volontà comune dei condomini e protegge non solo l’uso corretto degli spazi, ma anche il loro valore visivo.
Il principio delineato dal Tribunale di Torre Annunziata è sostenuto anche dall’articolo 1117 del Codice Civile, il quale definisce androni, scale, portoni e cortili come beni di proprietà comune, destinati a rimanere tali e a mantenere il loro aspetto dignitoso. La sentenza costituisce quindi un incisivo invito al rispetto delle norme di convivenza e all’importanza di mantenere l’ordine e la dignità degli spazi comuni del condominio.